

Roma, 29 Gennaio 2019
INP19033
SM
Oggetto: Inps e Inail. Varie
1. Inps – Limite minimo di retribuzione giornaliera per il 2019.
Con circolare n. 6 del 25 Gennaio u.s, l’Inps ha rivalutato il limite minimo della retribuzione giornaliera e aggiornato le altre voci per il calcolo dei contributi dovuti in materia di previdenza ed assistenza sociale, per l’anno 2019.
Com’è noto, per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di riferimento, i quali vincolano anche i datori di lavoro non aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
La variazione percentuale accertata dall’Istat, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, è stata pari all’1,1%; i limiti riportati nelle tabelle Inps devono essere ragguagliati a € 48,74 (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 Gennaio 2019, pari a 513,01 mensili), se di importo inferiore.
Circolare Inps n. 6 del 25 gennaio 2019
2. Inps – calcolo aliquote contributive per le aziende con lavoratori dipendenti.
Con messaggio n. 356 del 25 gennaio u.s, l’Inps ha comunicato il rilascio della nuova funzionalità “Calcolo aliquote contributive”, utilizzabile da aziende e intermediari. Sulla base delle caratteristiche contributive dell’aziende e del profilo contributivo del lavoratore, l’applicazione permette di simulare il calcolo dell’aliquota contributiva per i lavoratori del settore privato; in particolare, il programma permette di visualizzare l'aliquota associata ad un lavoratore sulla base del periodo di competenza, la tipologia di azienda e le caratteristiche del dipendente, espresse secondo i costrutti Uniemens. È inoltre possibile visualizzare il dettaglio delle voci contributive che concorrono alla formazione dell'aliquota contributiva complessiva, con la relativa quota a carico del lavoratore. I risultati dell’applicazione – come puntualizzato dall’Istituto – non hanno natura certificativa per quantificare i contributi dovuti, ma sono soltanto uno strumento di supporto per l’azienda.
Messaggio Inps n.356 del 25 gennaio 2019
3. Inps- Importi massimi 2019 dei trattamenti di integrazione salariale.
Con la circolare n 5 del 25 Gennaio u.s, l’Inps ha aggiornato gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’indennità di disoccupazione NASpI e dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL.:
La circolare Inps ha riportato gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale in vigore dal 1° gennaio 2019, e la retribuzione lorda mensile (maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive) oltre la quale è possibile attribuire il massimale più alto.
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Retribuzione (euro) |
Tetto |
Importo lordo |
Importo netto |
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Inferiore o uguale a 2.148,74 |
Basso |
993,21 |
935,21 |
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Superiore a 2.148,74 |
Alto |
1.193,75 |
1,124,04 |
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI, per il 2019 è pari a € 1.221,44.
Analogamente, sempre per il 2019, l’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, € 1.328,76.
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL, per il 2019 è pari a € 1.221,44. L’importo massimo mensile non può in ogni caso superare, sempre per il c.a., € 1.328,76.
Circolare INPS n.5 del 25 gennaio 2019
4. Inail – Proroga termine ripresa versamenti per il terremoto nel Centro Italia del 2016.
L’Inail ha emanato la circolare n.3 del 25 gennaio che, dando seguito a quanto stabilito dalla legge di bilancio 2019, ha comunicato che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al d.l 189/2916, (a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 (in particolare) devono effettuarsi entro il 1° giugno 2019 senza applicazione di sanzioni e interessi. E prevista anche la possibilità di rateizzazione del dovuto fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo (non inferiore a 50,00 € cadauna), con prima rata da versare entro il 1° giugno 2019. Per accedere alla rateizzazione, l’interessato dovrà presentare domanda alla sede territoriale Inail competente, utilizzando il modello allegato 1 alla circolare in esame dell’Istituto (all.1).
Circolare INAIL n.3 del 25 gennaio 2019.
Cordiali saluti.