

Roma, 16 gennaio 2019
NOR19021
MQ – SM
Oggetto: Decreto Genova. Disposizioni per i rimborsi agli autotrasportatori.
Con decreto del 24 dicembre scorso, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, il Ministro dei Trasporti ha dettato le disposizioni attuative della misura di sostegno prevista dal cd. Decreto Genova (art. 5, comma 3, DL 109/18 convertito in L. 130/18 – cfr. Conftrasporto NOR18253 del 20 novembre 2018), per i rimborsi alle imprese di autotrasporto dovuti alle maggiori percorrenze dei tratti stradali e autostradali aggiuntivi, rispetto ai normali percorsi, e alle difficoltà logistiche derivanti dal crollo del Ponte Morandi del 14 agosto 2018.
Com’è noto lo stanziamento previsto per tali rimborsi è complessivamente pari a 20 milioni di euro per l’anno 2018 (80 per il 2019 e altri 80 per il 2020, in forza della legge di bilancio per il 2019 – art. 1, comma 1.019, legge 144/2018 – cfr. Conftrasporto FIS19001 del 2 gennaio 2019) ad esclusivo vantaggio delle sole imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritte all’albo.
Per ottenere i citati rimborsi, relativi all’anno 2018, le imprese dovranno presentare domanda all’Autorità di Sistema Portuale di Genova (mar Ligure Occidentale), secondo modalità e termini che la stessa Autorità renderà noti sul propri sito internet http://servizi.porto.genova.it/home.aspx.
Le spese rimborsabili riguardano:
Entrambe queste missioni di viaggio, comprese quelle di riposizionamento dei container, devono essere state svolte nel periodo che va dal 14 agosto al 31 dicembre 2018.
Le missioni di viaggio che possono essere rimborsate per ogni giornata e per ciascun automezzo non possono superare il numero di 5. Per ogni missione con destinazione il Comune di Genova, che comporti un numero di consegne superiore a 5, verrà corrisposto un rimborso maggiorato pari ad una volta e mezzo quello riconosciuto per ogni missione normale.
L’importo del rimborso verrà stabilita dall’Autorità di sistema portuale di Genova.
Alle domande andrà allegata la documentazione di viaggio attestante l’origine della missione e la destinazione e l’effettivo espletamento della stessa, un’autocertificazione sulla veridicità della documentazione ora citata e, per i rimborsi dei tratti stradali o autostradali aggiuntivi (lettera b sopra riportata), l’indicazione dei tratti effettivi percorsi con idoneo attestato di transiti autostradale (ad es. gli allegati relativi ai transiti delle fatture di pedaggio).
Si fa riserva di fornire ulteriori notizie non appena l’Autorità di Sistema di Genova pubblicherà l’avviso attuativo del decreto in esame.
Cordiali saluti.