

Roma, 11 Marzo 2019
NOR19078
SM
Oggetto: Genova. Avvio delle agevolazioni previste per le imprese con sede nella zona franca urbana, a seguito del crollo del Ponte Morandi.
Con circolare prot. n. 73726 del 7 Marzo u.s, il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito modalità e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana (ZFU), istituita nel territorio della Città metropolitana di Genova a seguito del crollo del Ponte Morandi del 14 agosto 2018.
La misura è stata inquadrata nell’ambito del Regolamento n. 1407/2013 sugli aiuti de minimis, ed è attiva per le imprese che:
Peraltro, nella conversione in Legge del provvedimento, la misura è stata estesa anche alle imprese che:
In queste due fattispecie non opera il presupposto della riduzione del fatturato che, peraltro, non è richiesto nemmeno per le imprese che hanno avviato l’attività nella ZFU tra il 14.8.2017 e il 14.8.2018.
La ZFU è stata delimitata dal Commissario delegato per l’emergenza, e comprende i comuni di Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant’Olcese e Serra Riccò, nonché i Municipi Valpolcevera, Centro Ovest, Centro Est, Medio Ponente e Ponente del Comune di Genova.
Le agevolazioni previste per le imprese in esame, consistono nelle seguenti esenzioni fiscali e contributive:
a) esenzione dalle imposte sui redditi legati all’attività di impresa svolta nella ZFU, fino a concorrenza dell’importo massimo di 100.000 € per ciascun periodo di imposta, con possibili maggiorazioni legate al numero di nuovi assunti residenti nella ZFU;
b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive;
c) esenzione dall’imposta municipale propria, per gli immobili collocati nella ZFU utilizzati dal beneficiario per l’esercizio dell’attività economica;
d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente, con esclusione dei premi Inail, per i lavoratori impiegati nella sede o nelle sedi collocate nella ZFU.
Dette agevolazioni operano esclusivamente per i periodi di imposta 2018 e 2019 per i soggetti operanti nella ZFU alla data del 14 agosto 2018, mentre per quelli che hanno avviato la loro attività dopo questa data o che si impegnino ad avviarla entro il 31 dicembre 2019, le stesse sono in vigore solo per i primi 12 mesi di attività
Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura informatica all'indirizzo http://agevolazionidgiai.invitalia.it dalle ore 12:00 del 16 aprile 2019 e fino alle ore 12:00 del 21 maggio 2019.
Per i soggetti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e verifica dei poteri di firma del legale rappresentante, secondo le modalità ed entro i termini indicati al paragrafo 8 della circolare attuativa.
La circolare e i modelli dell’istanza, possono essere consultati direttamente nell’apposita sezione creata nel sito del MISE (https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/zone-franche-urbane/zone-franche-urbane-genova).
Cordiali saluti