

Roma, 2 Maggio 2019
NOR19139
SM
Oggetto: Decreto crescita. Primo commento alle disposizioni di maggiore interesse per l’autotrasporto.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 Aprile u.s è stato pubblicato il decreto legge n. 34 del 30 Aprile u.s (noto come “decreto crescita”).
Dopo una prima analisi del provvedimento, e riservandoci ulteriori approfondimenti nei prossimi giorni, segnaliamo alcune misure di interesse anche per l’autotrasporto:
Il decreto crescita ha ripristinato il super ammortamento (il quale, com’è noto, non era stato prorogato dalla Legge 145/2018), con una formulazione pressoché identica a quella utilizzata nella Legge di Bilancio 2018 (Legge 205 del 27.12.2017); pertanto, il beneficio torna ad essere operativo anche per i camion, mentre l’esclusione permane per i veicoli riportati all’art. 164 – comma 1 – del TUIR (autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, ecc..).
Di conseguenza, potranno beneficiare della maggiorazione del 30% della quota di ammortamento, gli acquisti di beni strumentali nuovi (ad esclusione di quelli per i quali il d.m 31.12.1988 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%) effettuati dal 1 aprile al 31 dicembre 2019, con possibilità di estensione fino al 30 giugno 2020 purché, entro il 31.12.p.v, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione
La disposizione aumenta la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali, ai fini Ires e Irpef, portandola (dal 40% attuale) al:
Il decreto ha apportato alcune modifiche ai meccanismi della “Nuova Sabatini”, al fine soprattutto di snellire l’iter burocratico per l’incasso del beneficio. Queste le novità introdotte:
Viene inserito un nuovo articolo (7 ter) all’interno del decreto legislativo n. 231/2002 (attuazione della direttiva 2000/35, sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), in cui è stabilito che a partire dall’esercizio 2019, “nel bilancio sociale le società danno evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell’anno, individuando altresì gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati. I medesimi soggetti danno conto nel bilancio sociale anche delle politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni, nonché delle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento”.
E’ stata prorogata fino al 30 Giugno 2020 la scadenza del periodo transitorio cessato lo scorso 17 Marzo, per consentire agli organismi in servizio già abilitati alla verifica periodica degli strumenti di misurazione, di continuare ad operare ai sensi delle disposizioni abrogate dall’art. 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 93 del 21 Aprile 2017 (Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea).
La proroga era stata chiesta anche dalla FAI – Conftrasporto che, in una lettera indirizzata al MISE, aveva evidenziato la sostanziale mancanza sul territorio di laboratori accreditati secondo le nuove procedure per cui, in mancanza di un rinvio, il rischio di paralizzare la circolazione delle cisterne per il trasporto di prodotti petroliferi sarebbe stato molto elevato.
Cordiali saluti.