

Roma, 18 Dicembre 2019
LAV19311
SM
Oggetto: Lavoro. Obblighi di trasmissione del medico competente, in caso di avvicendamento in corso d’anno.
Con risposta ad interpello n. 8/2019, datata 16 Dicembre u.s, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro ha chiarito che, in caso di avvicendamento del medico competente in corso d’anno, l’obbligo di trasmettere le informazioni sui dati aggregati e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, incombe sul medico “risultante in attività allo scadere dell’anno interessato dalla raccolta delle informazioni, che devono essere trasmesse entro il trimestre dell’anno successivo”.
Questo obbligo, peraltro, permane anche quando non sia stata effettuata la sorveglianza sanitaria nell’anno di riferimento, visto che il modello 3B prevede l’inserimento di ulteriori informazioni anche di carattere più generale. In particolare, la risposta riporta uno stralcio di un chiarimento dell’Inail, in cui viene per l’appunto affermato che “anche nel caso di non effettuazione di visite mediche nell’anno, vige l’obbligo di invio dei dati inerenti l’esposizione ai rischi lavorativi specifici”.
Cordiali saluti