

Roma, 19 Dicembre 2019
NOR19312
SM
Oggetto: Contributo al funzionamento ART anno 2017. Respinto il Ricorso dell’Autorità al Consiglio di Stato.
In data odierna (19.12.2019), il Consiglio di Stato ha respinto il Ricorso proposto dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), nei confronti della Sentenza del TAR Piemonte del 21 Aprile 2017 che, in accoglimento del ricorso della FAI, aveva annullato la lettera h della delibera ART 139/2016 che includeva l’autotrasporto merci tra gli obbligati al pagamento del contributo al funzionamento del citato organismo (vedi circolare Conftrasporto NOR17104 del 27 Aprile 2017).
La decisione del Consiglio di Stato è particolarmente importante, in quanto conferma le conclusioni della Corte Costituzionale contenute nella Sentenza 69/2017, le quali sono alla base altresì dei ricorsi presentati dalla FAI contro le delibere ART del 2018 e del 2019: “a conferma dell’appellata sentenza – scrive il Consiglio di Stato – deve ritenersi che l’Autorità resistente non abbia comprovato una concreta attività regolatoria avente ad oggetto immediato e diretto l’attività esercitata dalle imprese di autotrasporto”. Ragione, questa, per cui l’ART – come aveva già deciso il TAR Piemonte- non può annoverare gli autotrasportatori tra gli obbligati al pagamento del contributo al funzionamento, visto che – prosegue la Sentenza – a tal fine “sarebbe stato necessario… che l’attività imprenditoriale da essi svolta fosse stata fatta oggetto, in via diretta e immediata, ancorché non esclusiva, di una funzione regolatoria concretamente esercitata dall’ART… Ma, come sopra rilevato, tale essenziale presupposto nel periodo di riferimento era assente”
Cordiali saluti.