

Roma, 14 giugno 2018
NOR18145
MQ
Oggetto: Modifiche alla direttiva CQC. Novità per il corso di rinnovo.
Si comunica che sulla gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, serie L numero 112 del 2 maggio 2018, è stata pubblicata la direttiva UE 2018/645 che modifica la direttiva base sulla carta di qualificazione dei conducenti (CQC).
Tra le modifiche approvate (ambito di applicazione, deroghe dal possesso della CQC, annotazione della formazione sulla patente – codice unionale – e scambio d’informazione tra gli Stati sulle CQC rilasciate e revocate – rete per l’applicazione delle disposizioni), si evidenziano in particolare quelle sulla formazione periodica, per le quali la scrivente è intervenuta direttamente sulla Direzione Generale competente.
Accogliendo la nostra richiesta, la nuova direttiva prevede ora che tra le materie del corso di rinnovo sia sempre prevista almeno una materia connessa alla sicurezza stradale.
Pur non accettando l’istanza di ridurre il numero delle ore del corso di rinnovo, che vengono quindi confermate in 35, la direttiva prevede la facoltà dei singoli Stati di riconoscere che altre attività formative specifiche svolte dai conducenti, sempre in base a norme comunitarie, siano valutate come equivalenti ad uno o due moduli del corso di rinnovo CQC (ad es. la formazione in materia di trasporto di merci pericolose, quella sul trasporto di animali vivi, quella sull’utilizzo del tachigrafo, ecc…).
La direttiva è entrata giuridicamente in vigore il 23 maggio 2018, ma va attuata in concreto entro due anni: cioè prima del 23 maggio 2020.
Al riguardo il nostro Ministero – sentito per le vie brevi – ritiene necessario procedere con il suo recepimento entro la fine del corrente anno, attuando in pieno la facoltà di ridurre le ore di formazione del corso di rinnovo da 35 a 28, nel caso il conducente abbia seguito un corso di formazione “pertinente” (come ad esempio il rinnovo del cd. patentino ADR), o addirittura a 21, nel caso abbia seguito più di un corso “pertinente” (ADR e animali vivi e/o tachigrafo).
Per tale ragione, mancando ancora tre anni al rinnovo delle CQC trasporto cose (la maggior parte delle quali scadrà il 9 settembre 2021), si suggerisce agli interessati di attendere il provvedimento di recepimento in Italia della direttiva in oggetto e di affrontare subito dopo il corso di rinnovo.
Si fa anche presente che non è stato ancora emanato – e probabilmente non verrà approvato in breve tempo – il decreto che consente di articolare in cinque anni la formazione periodica per il rinnovo della CQC (causa la necessità di adottare alcuni meccanismi, che la stessa Motorizzazione vorrebbe introdurre per accertare la presenza dei corsisi). Al momento, peraltro, diventa anche inutile, ben potendo gli Enti di formazione articolare il loro corso in diversi mesi (tra i 38 che mancano alla scadenza della CQC), non essendo prevista una durata massima al corso di rinnovo.
Si riporta in allegato il testo della direttiva UE 2018/645.
Cordiali saluti.