

Roma, 10 Gennaio 2017
INT17012
SM
Oggetto: Austria. Nuova normativa sul distacco transnazionale di lavoratori e sul salario minimo. Applicazione ai trasporti internazionali da/pe l’Austria e a quelli di cabotaggio.
Dal 1 Gennaio di quest’anno, l’Austria ha introdotto nuove disposizioni per il contrasto al dumping sociale e salariale che prevedono una serie di adempimenti per le imprese estere che distacchino del personale in Austria, comprese quelle di autotrasporto che eseguano trasporti internazionali con origine o destinazione questo Paese o trasporti di cabotaggio (rimangono esclusi i trasporti di solo transito).
In particolare, queste imprese sono obbligate alla compilazione e alla notifica on line (all’Ufficio di coordinamento centrale austriaco) del modello ZKO3 per ogni progetto di distacco, prima che il lavoratore prenda servizio in Austria, seguendo la procedura accessibile dal seguente link (in lingua italiana):
Le “note relative al modulo ZKO 3” in italiano, diffuse in allegato al medesimo modulo (precisamente, nella sezione dedicata alle notifiche a posteriori), precisano che “se un progetto di distacco comporta il distacco di più lavoratori, dovrà essere trasmessa un’unica notifica…….Non è necessario compilare una notifica di distacco per ogni singolo dipendente se si tratta dello stesso progetto di distacco”.
Per i lavoratori mobili del settore trasporti, i “chiarimenti in merito al distacco del personale proveniente dagli Stati UE/SEE e dalla Svizzera” in lingua italiana, divulgati dalle autorità austriache sempre in allegato al citato modello, precisano che:
In merito alla documentazione sulla retribuzione, si tratta di quella specificata di seguito:
Tutta questa documentazione deve essere conservata in lingua tedesca, fatta eccezione per il contratto di lavoro che può essere presentato in tedesco o in inglese.
Per quanto riguarda il periodo di distacco complessivo in Austria, la nota della sezione 5 del modello precisa che può andare da un minimo di 1 giorno fino ad un massimo di 24 mesi.
Particolare attenzione dovrà essere prestata anche alla modifica delle informazioni inserite nella notifica originaria del modello ZKO3. In particolare, per quanto riguarda i lavoratori mobili, le notifiche a posteriori di personale e l’eventuale prolungamento del periodo di distacco vanno effettuate prima dell’ingresso in territorio austriaco, fornendo la relativa prova all’autista che dovrà esibirla in occasione di un controllo su strada (insieme alla notifica originaria). E’ obbligatorio procedere ad una nuova notifica, qualora occorra modificare le informazioni sul datore di lavoro e sul luogo di impiego. Le notifiche a posteriori devono essere effettuate dalla pagina internet creata dalle autorità austriache, raggiungibile dal seguente link:
La violazione delle disposizioni prima descritte costituisce un illecito amministrativo, sanzionato per ciascun lavoratore con una multa da 1.000 a 10.000 € (da 2.000 € a 20.000 € in caso di recidiva) – art. 26.1 della Legge.
Per quanto concerne il livello del salario minimo vigente in Austria (compreso il settore dell’autotrasporto), si rinvia alla lettura della seguente pagina internet:
Per ulteriori approfondimenti sulla notifica on line del modello ZKO3 (e delle relative variazioni a posteriori), si rinvia alla lettura delle note alla compilazione (in carattere verde), dei chiarimenti e delle istruzioni elaborate dalle autorità austriache, disponibili anche in allegato alla presente nota.
La nuova Legge austriaca può essere consultata dal seguente link:
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009555
Torneremo ad occuparci dell’argomento in presenza di eventuali approfondimenti.
Cordiali saluti.