

Roma, 20 Gennaio 2016
CIR16029
SM
Oggetto: Codice della strada. Decorrenza del divieto di ottenere una nuova patente, in caso di revoca per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di stupefacenti. Ulteriori chiarimenti del MIT.
Com’è noto, con circolare del 18 Giugno 2015, prot. 14549 (commentata con la nota Conftrasporto CIR15184 del 19 Giugno 2015), il Ministero dei Trasporti ha affermato che il comma 3 ter dell’art. 219 del c.d.s ( il quale prescrive che “quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186 bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni dalla data di accertamento del reato”), deve essere interpretato nel senso che:
Con circolari del 21 Dicembre 2015 (prot. 29675) e del 18 Gennaio 2016 (prot. RU/938), il MIT ha reso noto che questo orientamento è stato confermato con due ordinanze adottate dai Tribunali di Firenze e Como, nelle quali è stato affermato che:
I testi delle due note ministeriali, sono disponibili ai link sotto indicati.
Cordiali saluti