

Uno dei primi atti legislativi del Governo Berlusconi è stata l’emanazione di un provvedimento che ha fornito l’interpretazione autentica dell’articolo 1 della legge n 162/93 sulla validità del contratto di trasporto, anche se non redatto in forma scritta. Si è trattato di un atto di giustizia, che ha reso ancor più esplicito quanto concordato nell’ anno 93, e che è stato accolto positivamente dalla maggior parte degli operatori dell’autotrasporto, quelli proprietari di automezzi. Il provvedimento è stato, invece, contestato fortemente da coloro che, approfittando della debolezza degli operatori, fino a tale data, avevano imposto prezzi e condizioni, al di sotto di quelli previsti per legge. Eccezioni di costituzionalità; pubblici convegni; interventi sul Presidente del Consiglio; nessuna azione è stata tralasciata pur di riuscire ad ottenere un mutamento da parte del Governo, favorevole alle loro tesi. L’elemento più sorprendente è stato il tentativo maldestro di trovare giustificazioni a coloro che, deliberatamente avevano violato una legge dello Stato Italiano, infischiandosene di quelli che invece avevano applicato tali disposizioni. Non comprendiamo a quale senso di giustizia facciano appello coloro che pubblicamente ammettano di aver violato una legge e pretendano a posteriori una sanatoria. Forse ignorano che lo Stato ha subito danni per il loro comportamento? A quanto ammontano, ad esempio, i danni per l’erario, per le minori entrate registrate a causa della minore Iva incassata o delle imposte in meno versate? Si sono mai interrogati, inoltre, quanti degli incidenti stradali siano stati causati da comportamenti non rispondenti alle norme sulla sicurezza stradale, messi in atto da autotrasportatori, costretti dalle imposizioni dei loro committenti, evidentemente poco sensibili alla perdita di vite umane, a non rispettare le disposizioni sui prezzi del trasporto e sui tempi di resa? La norma interpretativa voluta dal Governo ha fatto chiarezza su questo stato di cose, che esistono solo, come diceva F. Braudell, in sistemi dove vi sia assenza totale di norme certe e dove il peggior capitalismo di rapina si realizza, a danno di cittadini incolpevoli. I primi pronunciamenti della magistratura sono tutti favorevoli al provvedimento del Governo. La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 7 maggio 2002, non ha ritenuto di condividere nè i rilievi di legittimità costituzionale né altre tesi avanzate dal committente, intenzionato a non riconoscere il dovuto all’autotrasportatore in assenza del contratto redatto in forma scritta. Anche la stessa Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi in materia,ha emesso un’ordinanza con la quale dichiara :manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3 decreto legge 3 luglio 2001, n. 256. Alla luce di simili pronunciamenti ognuno dovrà interrogarsi sulle migliori soluzioni per trovare una via d’uscita che ponga fine al continuo ricorso alle aule di tribunali ma nel contempo stabilisca condizioni chiare nei comportamenti e precise responsabilità nella sicurezza alle quali nessuno può e deve sottrarsi. Questo è dovuto anche alle tante vittime che purtroppo si verificano sulle strade e che, anche se in maniera inferiore rispetto ad altri utenti, coinvolge il mondo del trasporto merci.