

Di particolare interesse questa nota emessa dal Comitato Centrale per l’Albo Nazionale degli Autotrasportatori, in merito alla procedura di rilascio dei “visti tariffari”
Ci si riferisce alla mancata apposizione del visto tariffario deliberata da un comitato provinciale nei riguardi della documentazione esibita da un’impresa contenente conteggi relativi a trasporti per i quali, alla data di presentazione dell’istanza, risultavano prescritti i termini dei diritti derivanti dal contratto di autotrasporto conto terzi.
Lo scrivente Comitato, al riguardo, ritiene che eventuali eccezioni sul decorso dei termini della prescrizione debbano essere sollevate esclusivamente ad istanza di parte e non rilevate d’ufficio dal Comitato provinciale, cui non spetta operare valutazioni sul punto.
Diversamente opinando l’eventuale preventiva verifica, effettuata dal Comitato provinciale, si porrebbe in contrasto con quanto gi? evidenziato in precedenti direttive, emanate oltre che dalla Direzione APC di questo Ministero anche dallo scrivente Comitato, sul valore meramente formale da attribuire all’apposizione del visto tariffario.
Il Comitato Centrale ritiene pertanto necessario ribadire quanto gi? specificato in ordine alla natura del visto tariffario, che ? come ? noto – si estrinseca in un’attivit? di accertamento della presenza di tutti gli elementi utili per il calcolo delle tariffe, senza peraltro operare alcuna attivit? di verifica sulla congruit? dei dati presentati.
Si fa infine presente che la valutazione del credito vantato dall’impresa ? demandata alla esclusiva competenza del giudice ordinario.
(fonte Comitato Centrale Albo Autotrasportatori – prot. 2453/atm54)
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Redattore: Centro Informazioni Conftrasporto